Cantierabili ha messo a punto un modello giuridico ed economico-finanziario di PPP che rende compatibile la percezione del Superbonus ed Ecobonus da parte dei Concessionari nella realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica degli IACP/ATER.
Cantierabili ha messo a punto un modello giuridico ed economico-finanziario di PPP che rende compatibile la percezione del Superbonus ed Ecobonus da parte dei Concessionari nella realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica degli IACP/ATER, con gli stringenti requisiti “in compliance” richiesti dal Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016), dallo Schema di Contratto di PPP del MEF e di ANAC e dalla Corte dei Conti, Sez. Autonomie, Delib. n. 15/SEZAUT/2017.
La sfida intrapresa è stata quella di strutturare una operazione di PPP senza ricorrere alla creazione da parte del concessionario di una dotazione finanziaria per lo IACP/ATER per l’erogazione del prezzo e dei pagamenti periodici. Questo schema se da un lato è tranquillizzante perché ricalca la tradizionale remunerazione “a canone”, dall’altro potrebbe risultare complesso e mettere a dura prova la sostenibilità economico finanziaria dell’iniziativa, soprattutto per le imprese di minori dimensioni, per la necessità di immobilizzare irragionevolmente risorse finanziarie e sostenere al contempo elevati oneri di rifinanziamento di cui beneficerebbe il solo sistema bancario a scapito della convenienza per amministrazioni, imprese e cittadini.
La remunerazione dei contratti di PPP prevede delle valide alternative al canone, ovvero i ricavi da domanda e soprattutto, come indica l’art. 180, comma 5, del Codice “L’amministrazione aggiudicatrice sceglie altresì che a fronte della disponibilità dell’opera o della domanda di servizi, venga corrisposta una diversa utilità economica comunque pattuita ex ante”. Il credito fiscale ceduto dall’Amministrazione aggiudicatrice al concessionario, può certamente qualificarsi come “diversa utilità” è essenziale, però, che vengano rispettate alcune regole sostanziali: (i) la percezione del credito fiscale per il concessionario avvenga per il 49 % durante i SAL e il 51 % successivamente al collaudo, (ii) che ci sia un effettivo trasferimento dei rischi di costruzione, di disponibilità e, più in generale, operativo e (iii) che ci sia un sistema di monitoraggio su piattaforma informativa collaborativa in dotazione dell’Amministrazione per rilevare gli inadempimenti e per la determinazione e l’irrogazione delle penali in automatico.